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Rottamazione quinquies, la regola delle due rate: cosa rischia adesso chi ha aderito

21/09/2026

Rottamazione quinquies, la regola delle due rate: cosa rischia adesso chi ha aderito

Il 31 luglio è scaduta la prima rata, il 30 settembre scade la seconda. Bastano due rate saltate, anche non consecutive, per perdere il beneficio e far ripartire la riscossione sull'intero importo. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Valvo, consulente del debito e curatore della rubrica televisiva "Solo Debiti", in onda su TeleLombardia e VideoGruppo Piemonte.

La rottamazione quinquies è stata raccontata per mesi come un'occasione. Ora che i pagamenti sono partiti, cosa vede nel suo lavoro?

Vedo persone che hanno aderito senza aver mai fatto il conto della rata. È la conseguenza naturale di come è stata comunicata questa misura: si è parlato quasi solo dello sconto, cioè del fatto che sanzioni, interessi di mora e aggio vengono cancellati e resta da pagare il capitale più le spese di notifica ed esecutive. Che è vero, ed è un vantaggio reale. Ma la rottamazione non è un condono: è un piano di pagamento con condizioni rigide. E chi aderisce assume un impegno che dura fino al 2035.

Perché fino al 2035?

Il piano massimo è di 54 rate bimestrali, quindi poco più di nove anni. La prima rata scadeva il 31 luglio 2026, con i consueti cinque giorni di tolleranza. La seconda scade il 30 settembre, la terza il 30 novembre, poi si entra nel ritmo bimestrale fisso: fine gennaio, fine marzo, fine maggio, fine luglio, fine settembre, fine novembre di ogni anno. L'ultima cade a maggio 2035. Sulle somme dilazionate maturano interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

E la regola delle due rate?

È il punto che mi trovo a spiegare più spesso, perché quasi nessuno l'ha tenuto in considerazione. La decadenza scatta con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive. Non due di fila: due in totale, su cinquantaquattro. Significa che un pagamento dimenticato nel 2027 e un altro nel 2031 fanno saltare tutto.

Cosa succede materialmente quando si decade?

Si torna al punto di partenza, ma la situazione sarà peggiorata. Il debito riprende il suo importo originario, quindi con sanzioni e interessi di mora, e quanto già versato resta acquisito a titolo di acconto: non si perde, ma non dà diritto a nulla. Riprendono le azioni di riscossione, si riattivano fermi e ipoteche, e soprattutto quel carico non è più rateizzabile in via ordinaria. È la parte che fa più danno: la persona perde anche il piano di dilazione che magari aveva prima di aderire.

In che senso "che aveva prima"?

Perché la domanda di adesione sospende le rateizzazioni in corso. Chi stava già pagando a rate una cartella e ha aderito alla rottamazione ha visto quel piano congelarsi. Se poi decade, non lo ritrova: si è bruciato lo strumento ordinario per inseguire quello agevolato. È una sequenza che ho visto ripetersi spesso, dalla prima rottamazione in poi, e ogni volta coglie di sorpresa.

Chi ha lasciato scadere il termine di adesione cosa può fare?

Il termine nazionale era il 30 aprile 2026 e non è riapribile per decisione del contribuente. Per i carichi degli enti territoriali che hanno deliberato l'adesione il calendario è diverso e le scadenze si collocano nel 2027, quindi lì vale la pena verificare delibera per delibera. Per tutto il resto restano gli strumenti ordinari, che non sono pochi: la rateizzazione ordinaria fino a settantadue rate e, al ricorrere dei requisiti, quella straordinaria fino a centoventi. Sono meno convenienti perché sanzioni e interessi restano, ma hanno il vantaggio di non avere la tagliola delle due rate.

C'è chi le chiede se convenga rottamare tutto?

Sì ed è la domanda sbagliata. La rottamazione quinquies copre i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano da omesso versamento: imposte dichiarate e non pagate, contributi INPS non da accertamento, sanzioni del codice della strada, sulle quali però gli interessi restano dovuti. Restano fuori gli avvisi di accertamento, i carichi nati da attività di controllo formale dell'Agenzia, le condanne della Corte dei conti, i tributi locali salvo adesione dell'ente. La prima verifica quindi non è se conviene, è cosa rientra davvero. Capita spesso che una persona abbia un estratto di ruolo dove solo una parte dei carichi è rottamabile, e la rata calcolata su quella parte non risolve il problema complessivo.

Come si capisce se la rata è sostenibile prima di trovarsi in difficoltà?

Guardando quello che c'è intorno. La rata della rottamazione non vive da sola: si somma al mutuo, ai finanziamenti in corso, a eventuali cessioni del quinto, a un pignoramento già attivo sulla busta paga. Il calcolo va fatto sul totale delle uscite fisse rapportato al reddito netto, non sulla singola voce. Se dopo la rottamazione l'insieme degli impegni mensili supera quello che la famiglia può reggere, l'adesione ha soltanto spostato in avanti il momento della rottura, con l'aggravante che ora esiste anche un termine di decadenza.

E chi si accorge adesso di non farcela?

Deve muoversi prima di saltare la seconda rata, non dopo. Finché la decadenza non è maturata ci sono margini per ricostruire il quadro, verificare se altri debiti possono essere trattati diversamente, liberare capienza. Dopo, il tavolo è diverso e molto più stretto. Vale la regola di sempre in questo mestiere: sul debito il tempo non è una variabile neutra, è quasi sempre la variabile decisiva.