Welfare aziendale, esenti le spese RSA per familiari non conviventi
01/09/2026
Il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza di un familiare anziano o non autosufficiente può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per il welfare aziendale anche quando la persona assistita non convive con il dipendente. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 163/E del 7 agosto 2026, che affronta il caso delle spese per una RSA sostenute in favore della madre non convivente di un lavoratore.
Il rimborso non concorre al reddito del dipendente
Il punto di partenza è l’articolo 51 del TUIR, secondo cui somme, beni e servizi ricevuti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro concorrono, in linea generale, alla formazione del reddito imponibile.
La stessa disposizione prevede però alcune specifiche esclusioni. Tra queste rientra quanto stabilito dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), che esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, oppure a determinate categorie, per usufruire di servizi di assistenza destinati a familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.
La questione affrontata dall’Agenzia riguardava proprio l’individuazione dei familiari che possono beneficiare di questo trattamento e, in particolare, la necessità o meno del requisito della convivenza.
Cosa cambia con il decreto legislativo 148 del 2026
La disciplina aveva subito modifiche con il decreto legislativo 192 del 2025, che aveva introdotto condizioni più restrittive per alcune categorie di familiari. L’intervento aveva creato problemi anche nell’applicazione dei piani di welfare relativi al 2025, perché la convivenza avrebbe potuto diventare un requisito necessario anche per situazioni precedentemente ammesse alle agevolazioni.
Il quadro è stato successivamente corretto dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148. La nuova formulazione dell’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR distingue infatti tra le disposizioni che fanno genericamente riferimento ai familiari e quelle che richiedono espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico.
Quando una norma fiscale richiama semplicemente i familiari indicati nell’articolo 12, possono rientrare anche le persone elencate nell’articolo 433 del codice civile senza che sia necessario verificare la convivenza o il pagamento di assegni alimentari.
I requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari tornano invece rilevanti, insieme ai limiti di reddito, quando la disposizione richiede espressamente che gli altri familiari siano fiscalmente a carico.
Le nuove regole valgono già dal periodo d’imposta 2025
Il decreto 148/2026 ha previsto che le modifiche abbiano efficacia già dal periodo d’imposta 2025. L’obiettivo è preservare la possibilità di utilizzare le agevolazioni per i familiari che potevano beneficiarne sulla base della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024.
La distinzione incide direttamente sui programmi di welfare aziendale destinati all’assistenza. L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), richiama infatti i familiari dell’articolo 12 senza imporre in modo generalizzato il requisito della convivenza.
Per questo, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa, il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per pagare le spese di una RSA sostenute per la madre non convivente del dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Un chiarimento rilevante per imprese e lavoratori
La risposta fornisce un riferimento operativo per aziende che mettono a disposizione piani di welfare e lavoratori chiamati a sostenere spese per l’assistenza di genitori o altri familiari anziani e non autosufficienti.
Resta necessario verificare che siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile al piano aziendale. Il principio chiarito dall’Agenzia riguarda però un punto specifico: la mancata convivenza con il familiare assistito, di per sé, non impedisce l’applicazione dell’esenzione fiscale prevista per questa tipologia di welfare.
Per informazioni e approfondimenti Ascom Torino indica i contatti dell’area relazioni sindacali: Cristina Rossatto, telefono 011 5516337, e Tiziana Bellucci, telefono 011 5516256, all’indirizzo [email protected].
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Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to