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Alcol ai minori, multe fino a 2.000 euro e stop all’attività

03/09/2026

Alcol ai minori, multe fino a 2.000 euro e stop all’attività

Vendere o somministrare bevande alcoliche a persone con meno di 18 anni espone gli esercenti a sanzioni amministrative e, in determinati casi, anche a conseguenze penali. La normativa italiana prevede infatti un divieto generale per tutti i minorenni, ma distingue il trattamento sanzionatorio in base all’età del destinatario e alle modalità con cui viene ceduta la bevanda.

Vendita ai minori di 18 anni, sanzioni fino a 1.000 euro

Il principale riferimento normativo è l’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125. La disposizione stabilisce che chi vende o somministra bevande alcoliche a un minore di 18 anni è soggetto, salvo che il comportamento costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 e 1.000 euro.

In caso di reiterazione della violazione, l’importo aumenta: la sanzione può variare da 500 a 2.000 euro ed è accompagnata dalla sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 15 giorni e tre mesi.

La normativa impone inoltre all’operatore di verificare l’età dell’acquirente. Quando la maggiore età non risulta evidente, chi vende o serve la bevanda deve chiedere l’esibizione di un documento di identità valido prima di completare la vendita o la somministrazione.

Sotto i 16 anni può scattare la responsabilità penale

Un regime più severo riguarda la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni. In questa situazione entra in gioco l’articolo 689 del codice penale, che riguarda l’esercente di un’osteria o di altro pubblico esercizio di cibi o bevande che somministri alcolici a un minore di tale età in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

La fattispecie assume quindi rilevanza penale e rientra tra le contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace.

Il quadro previsto dalle norme distingue pertanto due situazioni. Quando la vendita o la somministrazione interessa un ragazzo di 16 o 17 anni, si configura l’illecito amministrativo previsto dalla legge 125/2001. Quando la somministrazione riguarda invece un minore di 16 anni, può trovare applicazione la disciplina penale prevista dall’articolo 689 del codice penale.

Il divieto riguarda anche birra e bevande a bassa gradazione

Il limite non si applica esclusivamente ai superalcolici. La legge considera infatti bevanda alcolica qualsiasi prodotto contenente alcol alimentare con una gradazione superiore a 1,2 gradi. Rientrano quindi nel divieto anche vino, birra, cocktail e altre bevande che superano tale soglia.

La stessa normativa definisce invece come superalcoliche le bevande con una gradazione superiore al 21% in volume. La diversa classificazione commerciale non modifica però il principio generale che vieta la vendita e la somministrazione di alcolici ai minorenni.

Il controllo dell’età resta a carico dell’esercente

Per bar, ristoranti, locali, esercizi commerciali e altri operatori interessati, la verifica dell’età rappresenta quindi un passaggio operativo direttamente collegato al rispetto della normativa. In presenza di dubbi sull’età del cliente, la richiesta del documento costituisce lo strumento previsto dalla legge prima di procedere alla consegna o alla somministrazione della bevanda.

Il sistema sanzionatorio combina così controlli preventivi, responsabilità dell’operatore e conseguenze differenziate in base all’età del minore coinvolto. Per gli esercenti, l’inosservanza può tradursi in multe significative, sospensione temporanea dell’attività e, nei casi previsti dalla disciplina penale, nell’apertura di un procedimento davanti all’autorità giudiziaria competente.

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Fabiana Fissore

Fabiana Fissore è web editor e creator di contenuti dedicati a lifestyle urbano ed eventi locali. Racconta la città con uno stile fresco e coinvolgente, a stretto contatto con il territorio.