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Dimissioni in periodo di prova: la convalida resta obbligatoria per i genitori lavoratori

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di Redazione

23/10/2025

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Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito un aspetto che tocca da vicino la tutela dei diritti dei genitori lavoratori: anche le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova da madri in gravidanza o da genitori con figli fino a tre anni devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, in applicazione dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001.

Un chiarimento che ribadisce il valore sostanziale di una norma nata per prevenire pressioni o condotte discriminatorie e che, nel tempo, ha assunto una funzione autonoma rispetto al divieto di licenziamento previsto nei primi dodici mesi di vita del bambino.

Una garanzia che supera i confini temporali del contratto

La riforma Fornero aveva esteso l’obbligo di convalida dal primo ai tre anni di vita del figlio, riconoscendo alla misura un valore indipendente e di tutela sostanziale. Il Ministero ricorda come questa evoluzione normativa abbia consolidato l’obiettivo originario della norma: evitare che la maternità o la paternità possano diventare motivo di pressione, anche implicita, da parte del datore di lavoro.

La convalida diventa dunque un presidio contro dimissioni estorte o forzate, uno strumento che garantisce la libertà di scelta e la genuinità della decisione in un momento di vulnerabilità personale e familiare. Anche quando il rapporto è ancora nella fase di prova, la tutela non può essere sospesa, poiché il rischio di abusi o licenziamenti mascherati resta concreto.

Il fondamento giuridico e l’interpretazione ministeriale

Il Ministero motiva la sua posizione richiamando due principi fondamentali di interpretazione: quello letterale, perché l’articolo 55 non introduce eccezioni per il periodo di prova, e quello teleologico, che invita a leggere la norma alla luce della sua finalità protettiva.

A rafforzare questa impostazione è anche la giurisprudenza: la Cassazione, sentenza n. 23061 del 2007, ha stabilito che un licenziamento discriminatorio resta nullo anche se avviene durante la prova, principio che conferma la necessità di un controllo pubblico sulle dimissioni dei genitori lavoratori.

La nota ministeriale, coerente con il pensiero della dottrina (Vallauri, Anastasio), ribadisce che la convalida è condizione imprescindibile in ogni fase del rapporto, anche quella più iniziale, per garantire la piena tutela della genitorialità e la libertà individuale di lavoratrici e lavoratori.

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