Welfare sanitario e lavoro intermittente: i contributi restano esclusi dal reddito da lavoro dipendente
27/01/2026
I contributi versati dal datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche quando il rapporto di lavoro non è continuativo e può interrompersi prima dell’effettiva decorrenza della copertura assicurativa.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026, che interviene su un tema di particolare interesse per le imprese e per i lavoratori soggetti a rapporti intermittenti.
La questione nasce dall’applicazione delle previsioni fiscali ai sistemi di welfare sanitario introdotti dai contratti collettivi, in un contesto in cui la durata del rapporto di lavoro e quella della copertura assicurativa non sempre coincidono.
Il caso del Ccnl industria e il funzionamento del contributo
Il chiarimento prende le mosse da un quesito presentato dalle associazioni di categoria nazionali in relazione al Ccnl dell’industria. In occasione del rinnovo contrattuale del 2024, il contratto ha previsto un sistema di assistenza sanitaria integrativa finanziato interamente dal datore di lavoro, con un contributo pari a 16,50 euro mensili, per un totale annuo di 198 euro per ciascun dipendente.
Il meccanismo individuato dal tavolo di lavoro prevede che il datore versi il premio solo al raggiungimento di una soglia minima di giorni lavorati. Il superamento di tale soglia determina il riconoscimento del contributo annuo e l’attivazione di una polizza sanitaria valida per l’anno successivo. È proprio questo scarto temporale tra versamento del contributo e decorrenza della copertura ad aver sollevato il dubbio interpretativo.
Nel settore considerato, infatti, il rapporto di lavoro può essere caratterizzato da fasi di operatività alternate a periodi di inattività, nei quali il rapporto si estingue con la corresponsione del Tfr e delle competenze maturate. La polizza sanitaria, tuttavia, opera su base annuale e può entrare in vigore quando il lavoratore non è più formalmente alle dipendenze dell’azienda.
Il quadro normativo e la posizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate richiama il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’articolo 51 del Tuir, secondo cui tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito. Lo stesso articolo, al comma 2, individua però una serie di esclusioni, tra cui rientrano i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziali.
La norma richiede che tali enti siano istituiti in conformità a disposizioni dei contratti collettivi o di regolamenti aziendali, siano iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operino secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, entro il limite complessivo di 3.615,20 euro annui.
Nel caso esaminato, tutte queste condizioni risultano soddisfatte. Per questo l’Agenzia ritiene irrilevante la circostanza che, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, il rapporto di lavoro non sia più in essere. L’esclusione dal reddito si applica comunque, poiché il contributo è stato versato in conformità al Ccnl e a favore di un fondo sanitario integrativo regolarmente iscritto e operante secondo i criteri richiesti dalla legge.
Effetti pratici per imprese e lavoratori
Il chiarimento offre un punto fermo per le aziende che applicano sistemi di welfare sanitario in contesti occupazionali non continuativi. La non imponibilità dei contributi non viene meno in presenza di rapporti intermittenti, a condizione che il versamento avvenga nel rispetto delle previsioni contrattuali e normative. Per i lavoratori, la posizione dell’Agenzia conferma la piena legittimità del beneficio fiscale, anche quando la copertura sanitaria si estende oltre la durata del rapporto di lavoro
Articolo Precedente
Riqualificazione al Museo regionale di Scienze naturali: intervento da 4 milioni
Articolo Successivo
Controlli antidroga a Torino: nove arresti nei primi giorni dell’anno