Adempimento collaborativo, il regime opzionale si estende alle PMI
04/02/2026
Dal 2026 l’adempimento collaborativo amplia il proprio perimetro e apre anche alle piccole e medie imprese. Un passaggio rilevante nel rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, formalizzato con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, che definisce le linee guida del nuovo regime opzionale e approva il modello per l’adesione. La misura consente l’accesso alla cooperative compliance anche a imprese con fatturato inferiore a 500 milioni di euro, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, a condizione che adottino un sistema strutturato di controllo del rischio fiscale.
L’estensione segna un cambio di passo: l’adempimento collaborativo non è più uno strumento riservato esclusivamente ai grandi gruppi, ma diventa una leva utilizzabile anche da realtà di dimensioni più contenute che investono in organizzazione, trasparenza e prevenzione del rischio.
Il nuovo regime opzionale e i benefici previsti
Il regime è disciplinato dal nuovo articolo 7-bis del Dlgs n. 128/2015 ed è attuato secondo le modalità definite dal decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025. Si rivolge ai contribuenti che, pur non possedendo i requisiti dimensionali per l’accesso ordinario alla cooperative compliance, adottano un sistema idoneo alla rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’esercizio dell’opzione comporta effetti premiali concreti. In particolare, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale che siano stati comunicati preventivamente all’Agenzia tramite interpello. La condizione è che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con quanto rappresentato nell’istanza e che non siano ravvisabili condotte fraudolente. Il presupposto resta quindi la collaborazione effettiva, non formale, con l’Amministrazione finanziaria.
Modalità di adesione e iter istruttorio
Per esercitare l’opzione è necessario utilizzare il modello approvato con il provvedimento del 3 febbraio 2026, disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello, firmato dal contribuente, deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, competente in via esclusiva per la ricezione delle domande di adesione.
Alla richiesta va allegata la documentazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto del 9 luglio 2025, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali. Ricevuta l’istanza, l’unità competente avvia l’istruttoria e comunica l’esito entro 120 giorni dalla data di ricezione del modello. Gli uffici territoriali restano invece incaricati di verificare la corretta applicazione delle risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria.
Durata dell’opzione e rinnovo automatico
La scelta di aderire al regime opzionale ha una validità di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, l’opzione si rinnova automaticamente per ulteriori due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello utilizzato per l’adesione iniziale. Una struttura temporale che punta a favorire continuità e stabilità nel rapporto di cooperazione tra fisco e contribuente.
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