Rientro in Italia e smart working: via libera al nuovo regime sugli impatriati
14/01/2026
Il rientro in Italia di lavoratori qualificati che operano anche in modalità di lavoro da remoto continua a trovare spazio all’interno del nuovo regime agevolato sugli impatriati. A chiarirlo è la risposta n. 2 del 12 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che affronta un caso sempre più frequente nel mercato del lavoro internazionale: quello di un professionista che rientra in Italia pur restando alle dipendenze di una società estera.
La vicenda esaminata riguarda un ingegnere trasferitosi nel Regno Unito nel dicembre 2020 e rientrato in Italia alla fine del 2025 per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede legale a Berlino. Nel rapporto di lavoro è prevista la possibilità di ricorrere allo smart working. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, il lavoratore potrà beneficiare del nuovo regime sugli impatriati a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i quattro anni successivi.
I requisiti del nuovo regime agevolato
Nel documento di prassi, l’Agenzia ripercorre il quadro normativo di riferimento, oggi contenuto nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, come modificato dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 132/2025. Il nuovo regime consente di assoggettare a tassazione soltanto il 50% dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, entro il limite annuo di 600mila euro, a condizione che siano rispettati precisi requisiti.
Tra questi figurano l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per un periodo determinato, l’assenza di residenza fiscale nel territorio italiano nei tre anni precedenti il rientro, lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia e il possesso di una qualificazione o specializzazione elevata. Si tratta di condizioni pensate per attrarre professionalità con competenze avanzate, in grado di contribuire alla competitività del sistema economico nazionale.
Periodi di permanenza all’estero e ruolo del datore di lavoro
Un aspetto centrale riguarda la durata minima della permanenza all’estero. In via ordinaria, sono richiesti almeno tre anni di residenza fuori dall’Italia. Tuttavia, i tempi si allungano se il datore di lavoro italiano coincide con quello presso cui il dipendente era impiegato prima del trasferimento all’estero, oppure se appartiene allo stesso gruppo societario.
In questi casi, il periodo minimo di permanenza sale a sei anni se il lavoratore non era stato in precedenza impiegato in Italia per lo stesso soggetto o gruppo, e a sette anni se, prima dell’esperienza all’estero, aveva già lavorato in Italia per il medesimo datore o gruppo. Nel caso esaminato dalla risposta n. 2/2026, il datore di lavoro estero è diverso da quello precedente, circostanza che consente di applicare il requisito ordinario dei tre anni.
Smart working e fruizione dell’agevolazione
L’Agenzia ribadisce inoltre un principio già espresso in passato: il lavoro svolto in smart working non preclude l’accesso al regime agevolato, anche quando il datore di lavoro è una società estera. Un orientamento che era stato già chiarito, con riferimento al precedente regime, nella risposta n. 132 del 2021 e che viene ora richiamato anche nel nuovo contesto normativo.
In concreto, l’ingegnere rientrato in Italia nel 2025, che presta la propria attività prevalentemente dal territorio nazionale pur lavorando per un’azienda con sede a Berlino, potrà applicare il nuovo regime sugli impatriati dal 2026 al 2029, a condizione di rispettare tutte le altre condizioni previste.
Resta infine ferma la possibilità di fruire dell’agevolazione anche qualora il datore di lavoro non la applichi direttamente in busta paga. In tal caso, come ricordato dall’Agenzia, il beneficio potrà essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi, secondo quanto già indicato nelle circolari n. 17/2017 e n. 33/2020.
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Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to