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Legge di bilancio 2026: torna l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta

23/02/2026

Legge di bilancio 2026: torna l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta

Con la legge di bilancio 2026 rientra nel lessico operativo di molte imprese un’opzione che, quando viene riproposta dal legislatore, merita sempre una valutazione puntuale: l’affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta. La novità riguarda le poste esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti, in tutto o in parte, al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

La scelta, se esercitata, consente di “liberare” quelle riserve tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, con versamento dilazionato e senza interessi sulle rate successive alla prima, seguendo lo schema già tracciato dal decreto del MEF del 27 giugno 2025.

Il punto, per chi redige bilanci e pianifica la distribuzione di utili o l’utilizzo di riserve, non è solo l’aliquota agevolata: è la possibilità di trasformare una posta che, in caso di distribuzione, potrebbe attivare imposizione ordinaria, in una riserva considerata fiscalmente “già tassata”, con effetti che incidono sulla gestione finanziaria, sulle politiche di dividendo e sulla chiarezza dei rapporti tra società e soci.

Che cosa significa affrancare una riserva e perché può essere utile

Le riserve in sospensione d’imposta, per loro natura, portano con sé una condizione: finché restano “vincolate”, la tassazione rimane latente; quando vengono distribuite o utilizzate secondo modalità che ne fanno emergere la rilevanza fiscale, l’imposizione si concretizza secondo le regole ordinarie. L’affrancamento interviene su questo meccanismo: la società paga un’imposta sostitutiva, in misura ridotta rispetto a Ires e Irap applicate in via ordinaria, e ottiene il riconoscimento fiscale della riserva come definitivamente assolta. Da quel momento, in caso di distribuzione ai soci, l’impresa non è più chiamata a gestire gli adempimenti tipicamente collegati allo “sblocco” della sospensione, perché la posta risulta già sterilizzata sul piano societario.

Non è una misura automatica né strutturale. L’affrancamento, nella prassi, viene riaperto con finestre normative specifiche e, proprio per questo, ha un carattere opportunistico: conviene quando l’impresa prevede, con una ragionevole certezza, che quelle riserve verranno impiegate, distribuite o riallocate, e vuole farlo senza trascinarsi dietro incertezze fiscali o frizioni operative. L’imposta del 10% può risultare competitiva, ma la valutazione va costruita sul caso concreto, considerando anche gli impatti di bilancio e l’orizzonte temporale delle scelte societarie.

Quali poste rientrano e quali soggetti possono esercitare l’opzione

Il perimetro oggettivo include, in via generale, i saldi attivi di rivalutazione in sospensione d’imposta e, più in generale, riserve e fondi che presentano il medesimo regime. I saldi attivi di rivalutazione sono la controparte contabile dell’aumento di valore di beni iscritti in bilancio, quando l’impresa aderisce a una legge di rivalutazione e, pagando un’imposta sostitutiva, ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore; proprio perché quella posta può assumere la forma di riserva “vincolata”, la sua eventuale distribuzione può attivare tassazione, salvo che intervenga un affrancamento previsto dalla norma.

Sul piano soggettivo, la disciplina non si ferma ai soli soggetti Ires. È espressamente richiamata la possibilità di utilizzo anche per imprese individuali, snc, sas ed equiparate in contabilità ordinaria. Per le società di persone, il meccanismo presenta un passaggio delicato: l’importo affrancato si considera imputato per trasparenza ai soci, anche se l’onere dell’opzione e del versamento resta in capo al soggetto che la esercita, secondo quanto già disciplinato dal decreto MEF del 27 giugno 2025. La norma, inoltre, consente l’applicazione in contesti di trasformazione da soggetto Ires a soggetto Irpef in contabilità ordinaria e viceversa, e anche per le stabili organizzazioni, con riferimento alle riserve rinvenibili nel rendiconto economico e patrimoniale.

Condizioni temporali, importo affrancabile e rate: i passaggi operativi

La legge di bilancio 2026 riapre l’agevolazione per poste che risultino nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuino al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Nella sostanza, l’affrancamento si aggancia al “minore importo” tra ciò che era presente nel 2024 e ciò che risulta ancora esistente nel 2025, logica che evita di affrancare valori che, nel frattempo, siano venuti meno. Un dettaglio spesso trascurato, ma decisivo nella gestione dei verbali e delle delibere, riguarda il momento rilevante: assume importanza la data della delibera di attribuzione ai soci, non quella del pagamento.

L’opzione produce effetti sia ai fini Ires sia ai fini Irap e prevede un’imposta sostitutiva del 10% da versare in quattro rate annuali di pari importo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le scadenze indicate sono: 30 giugno 2026 per la prima rata (termine del saldo imposte del periodo), poi 30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029 per le rate successive. L’assenza di interessi sulle rate oltre la prima, già prevista dal decreto MEF richiamato, rende la dilazione un elemento da considerare nella pianificazione della liquidità, soprattutto per imprese che intendono affrancare importi significativi.

Dal punto di vista dichiarativo, l’opzione si perfeziona indicando in dichiarazione dei redditi l’ammontare delle riserve, dei fondi o dei saldi attivi oggetto di affrancamento e la relativa imposta sostitutiva. È un passaggio formale che richiede coerenza documentale tra bilancio, nota integrativa e delibere, perché l’operazione, pur essendo agevolativa, incide su poste “sensibili” nella lettura fiscale e civilistica del patrimonio netto.

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Andrea Bianchi

Autore di articoli di attualità, casa e tech porto in Italia le ultime novità.