Credito d’imposta Transizione 5.0: le regole per l’utilizzo in compensazione
14/01/2026
La gestione del credito d’imposta legato al Piano Transizione 5.0 entra in una fase di maggiore chiarezza operativa. Con la risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni puntuali su come utilizzare in compensazione il tax credit previsto dal decreto-legge n. 19/2024, in particolare nei casi in cui il beneficio non venga interamente fruito entro il 31 dicembre 2025. L’obiettivo è ridurre il rischio di errori formali e consentire alle imprese una fruizione ordinata e conforme alle regole, evitando incertezze interpretative in una fase già delicata sul piano degli investimenti.
Il credito d’imposta rappresenta uno degli strumenti cardine del Piano Transizione 5.0, pensato per accompagnare la trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo. La misura, disciplinata dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, è finalizzata a sostenere investimenti capaci di migliorare l’efficienza dei processi, ridurre i consumi energetici e contenere l’impatto ambientale.
Utilizzo esclusivo in compensazione e ruolo del GSE
La normativa stabilisce che il credito d’imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. La fruizione è subordinata alla trasmissione, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese ammesse al beneficio all’Agenzia delle Entrate. Solo a valle di questo passaggio il credito diventa effettivamente utilizzabile.
Il legislatore ha inoltre previsto una disciplina specifica per il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025. Il comma 13 dell’articolo 38 stabilisce che l’importo residuo debba essere riportato agli anni successivi e suddiviso in cinque quote annuali di pari importo. La risoluzione n. 1/2025 interviene proprio su questo punto, chiarendo le modalità operative con cui avviene la ripartizione e l’utilizzo delle quote.
Ripartizione automatica del credito residuo e controlli
Il documento di prassi chiarisce che il credito d’imposta non fruito entro la fine del 2025 viene automaticamente ripartito in cinque quote annuali, riferite agli anni dal 2026 al 2030. Le imprese non devono presentare alcuna istanza specifica: la suddivisione avviene in modo automatico ed è consultabile nel cassetto fiscale, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascuna quota annuale, l’utilizzo in compensazione deve avvenire mediante modello F24, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. È necessario indicare il codice tributo 7072, istituito con la risoluzione n. 63/2024, e riportare correttamente l’anno di riferimento della quota nel formato “AAAA”. Questo consente all’Amministrazione di verificare la coerenza tra importo compensato e annualità di spettanza. In presenza di errori o di importi eccedenti, il modello viene scartato e l’esito è comunicato attraverso una ricevuta disponibile nei servizi telematici.
Effetti sul plafond e azzeramento del residuo 2025
Un chiarimento finale riguarda l’impatto della ripartizione sul plafond originario. Una volta suddiviso il credito residuo in cinque quote annuali, il plafond riferito agli anni 2024 e 2025 viene ridotto dell’importo ripartito. Di fatto, al 31 dicembre 2025 il credito residuo risulta pari a zero, poiché l’intero ammontare non utilizzato viene riallocato sulle annualità successive, dal 2026 al 2030.
Il quadro delineato dall’Agenzia delle Entrate consente alle imprese di pianificare con maggiore precisione l’utilizzo del beneficio, integrandolo nella gestione fiscale pluriennale e riducendo il rischio di contestazioni legate a errori formali o temporali.
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Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to