Bilancio 2026: taglio della seconda aliquota Irpef e nuove sostitutive per aumentare il netto in busta paga
10/02/2026
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) interviene sul sostegno del reddito con una scelta fiscale netta: rimodulare l’Irpef per una platea ampia di contribuenti e, in parallelo, spingere su imposte sostitutive mirate che, per alcuni componenti della retribuzione, alleggeriscono il prelievo e rendono più immediato l’effetto sul cedolino, sia nel privato sia nel pubblico.
Irpef: seconda aliquota al 33% e “correzione” per i redditi molto alti
La misura di maggiore impatto generale riguarda i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro: la seconda aliquota Irpef scende dal 35% al 33% (articolo 1, commi 3 e 4, legge n. 199/2025). Resta fermo l’impianto a tre aliquote già stabilizzato dal Bilancio 2025 sulla scia del decreto 216/2023: 23% fino a 28.000 euro; aliquota intermedia, ora al 33%, tra 28.000 e 50.000 euro; 43% oltre i 50.000 euro.
Per evitare che il beneficio si amplifichi in modo marcato sui contribuenti con redditi complessivi più elevati, viene introdotto un meccanismo compensativo: sopra i 200.000 euro annui si riducono di 440 euro alcune detrazioni collegate a spese detraibili al 19% (con esclusione delle principali spese sanitarie), alle erogazioni liberali ai partiti politici e ai premi assicurativi contro eventi calamitosi, in modo da attenuare l’effetto dell’aliquota più bassa su questa fascia.
Lavoro privato: contratti, produttività e indennità “gravose” con tassazione dedicata
Con l’obiettivo di rafforzare il netto dei dipendenti e accompagnare gli adeguamenti salariali al costo della vita, i commi 7-13 dell’articolo 1 introducono un pacchetto di sostitutive che riguarda, anzitutto, gli aumenti retributivi riconosciuti nel 2026 in forza di rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Per i lavoratori del settore privato con reddito annuo fino a 33.000 euro, tali incrementi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5%, con possibilità di rinuncia tramite dichiarazione scritta; per gli adempimenti dei sostituti d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026.
Sui premi di produttività e sulle somme erogate per partecipazione agli utili viene disegnato un regime ancora più favorevole per il 2026 e il 2027: l’imposta sostitutiva è fissata all’1% entro un tetto annuo di 5.000 euro, innalzato rispetto ai 3.000 previsti in precedenza, a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non abbia superato 80.000 euro; la misura mira a rendere più conveniente, per imprese e lavoratori, collegare una quota di retribuzione ai risultati, senza disperdere l’effetto economico nella progressività ordinaria.
Per il solo 2026 arriva inoltre una sostitutiva del 15% su alcune indennità collegate a condizioni di lavoro più impegnative, come notturno, festivi o turni, fino a un massimo di 1.500 euro annui, con facoltà di rinuncia. Il perimetro è circoscritto ai dipendenti privati che nel 2025 non superavano 40.000 euro di reddito, con esclusione di commercio, turismo e stabilimenti termali, destinatari di una disciplina specifica; restano fuori le somme che, pur etichettate come indennità o maggiorazioni, sostituiscono in concreto la retribuzione ordinaria. Anche qui l’Agenzia ha previsto i codici tributo con risoluzione n. 2 del 29 gennaio 2026.
Sul versante della partecipazione finanziaria, viene confermata per il 2026 l’esenzione del 50% dalle imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite di 1.500 euro annui, secondo i piani aziendali previsti dalla normativa richiamata (articolo 6, comma 1, terzo periodo, legge n. 76/2025).
Pubblico impiego: detassazione del trattamento accessorio per redditi medio-bassi
La stessa logica viene applicata al lavoro pubblico con una misura dedicata al 2026: per i dipendenti pubblici non dirigenti con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, una quota del trattamento economico accessorio, incluse le indennità fisse e continuative, viene assoggettata a imposta sostitutiva del 15% fino a un massimo di 800 euro di imponibile. L’agevolazione opera automaticamente, salvo rinuncia scritta, e non riguarda forze armate e forze di polizia, già coperte da un regime specifico; per il personale del Servizio sanitario nazionale, la misura si aggiunge a quelle già esistenti. I codici tributo per i versamenti sono stati istituiti con risoluzione n. 4 del 29 gennaio 2026.